STATUTO E REGOLAMENTO
CIRCOLO TIFERNATE - ACCADEMIA DEGLI ILLUMINATI
FONDATA NEL 1650 - CITTÀ DI CASTELLO
STATUTO E REGOLAMENTO
CITTÀ DI CASTELLO
2011
TITOLO I
NORME GENERALI
ART. 1. - Origine e motto. - Il “Circolo Tifernate” fu costituito in Città di Castello il 9 febbraio 1873 assumendo il motto: “Cum voles erit utilis”.
In esso è confluita nel febbraio 1967, rimanendo assorbita, la locale “Accademia degli Accademici Illuminati”, illustre testimonianza della cultura cittadina fin dal 1650.
ART. 2. - Scopo. - Il Circolo ha lo scopo di offrire ai soci la possibilità di ricreazione con lettura di giornali e riviste, con conferenze culturali e concerti, con trattenimenti danzanti e con giochi leciti.
Il circolo ha, altresì, lo scopo di contribuire allo sviluppo culturale della Comunità locale, promuovendo e favorendo tutte le iniziative che a ciò possono concorrere.
ART. 3. - Locali. - I locali dove il Circolo ha la sua Sede non devono essere destinati ad usi diversi da quelli che perseguono le finalità dell’Ente precisate nell’art. 2.
Vi sono vietate di regola altre riunioni, salvo la facoltà al Consiglio Direttivo di concedere, in casi speciali, i locali stessi per uso diverso dalle finalità fondamentali dell’ente.
ART. 4. - Entità patrimoniale. - Il patrimonio del Circolo è costituito dagli immobili e dai mobili di proprietà dell’ Ente Sociale ed è considerato indivisibile.
ART. 5. - Scioglimento della Società. - Il Circolo non può essere disciolto senza conforme deliberazione dell’ Assemblea Generale, alla quale intervengano almeno la metà dei soci, e senza che la deliberazione sia approvata con il voto favorevole almeno della metà più uno dei soci presenti.
Deliberando lo scioglimento della Società, 1’ Assemblea deciderà anche sulla destinazione del patrimonio dell’Ente.
La relativa deliberazione diverrà esecutiva decorsi inutilmente i tre mesi di cui al successivo art. 6.
È fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6.
ART. 6. - Ricostituzione e definitivo scioglimento dell’Ente. Se dopo la deliberazione di scioglimento, la quinta parte dei soci, entro tre mesi, dichiari, per iscritto, di voler ricostituire il Circolo con scopi identici, mantenendo le disposizioni sostanziali del presente Statuto ed assumendo tutti gli oneri della passata amministrazione, il patrimonio sociale diverrà proprietà della nuova associazione senza che i soci dissenzienti possano nulla opporre a detto trapasso della proprietà sociale.
Nella eventualità di nuovo scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto così come stabilito al precedente art. 5.
TITOLO II
DEI SOCI
Capitolo I
ART. 7. - Disposizioni generali. - I componenti il “Circolo Tifernate” sono distinti in Soci e Soci Onorari.
Il numero dei soci è illimitato.
Chiunque riunisca i requisiti dell’onestà, di una buona educazione, abbia raggiunto la maggiore età e sia di piena capacità giuridica, può essere accettato quale socio.
Sono soci onorari:
- i soci che abbiano maturato cinquanta anni di anzianità di iscrizione al circolo, dietro loro richiesta e prova dell’anzianità;
- coloro che per particolari benemerenze siano nominati tali dall’ Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono inoltre soci onorari pro tempore:
- il Sindaco del Comune di Città di Castello;
- il Vescovo della Diocesi di Città di Castello;
- irappresentanti locali degli Uffici Giudiziari e dei Presidi delle Forze dell’Ordine.
I soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote sociali Il Consiglio Direttivo del Circolo avrà cura di tenere uno schedario aggiornato di tutti i soci.
ART. 8. - I soci hanno la legittima proprietà del patrimonio sociale e le responsabilità per gli oneri contratti dall’ Ente in conformità del presente Statuto.
ART. 9. - Per essere nominati soci occorre avere ottenuto la favorevole deliberazione del Consiglio Direttivo.
ART. 10. - I soci soltanto hanno il diritto di assistere alle adunanze generali con voto deliberativo e possono, essi soli, essere eletti alle cariche sociali.
I soci onorari hanno facoltà d’assistere alle adunanze generali senza diritto di voto. Essi non possono essere eletti alle cariche sociali.
ART. 11. - I soci sono sottoposti all’obbligo di corrispondere all’ente un contributo semestrale anticipato che sarà determinato dall’ Assemblea generale oppure dal Consiglio Direttivo su delega dell’ Assemblea.
ART. 12. - I componenti il nucleo familiare del socio possono frequentare il Circolo gratuitamente ma, per quanto riguarda i figli, non oltre il 26° anno di età. A questi ultimi è comunque vietato l’accesso alla sala da gioco.
ART. 13. - Coloro che aspirano a divenir soci del circolo debbono inviare domanda scritta al Presidente.
ART. 14. - Il Presidente, ricevuta la nuova domanda di ammissione, la fa esporre all’ Albo del Circolo per due settimane.
L'ammissione viene quindi deliberata dal Consiglio Direttivo mediante votazione a scrutinio segreto e deve essere approvata a maggioranza.
Le deliberazioni sono senza motivazione ed inappellabili.
Prima di procedere alla votazione il Presidente informerà il Consiglio Direttivo delle eventuali comunicazioni, che possono essere fatte pervenire da ognuno dei soci in qualsiasi forma.
ART. 15. - L’ aspirante non ammesso non potra presentare altra domanda se non sarà passato almeno un anno dalla precedente votazione.
ART. 16. - Fino a quando la domanda per divenir socio non sia stata accolta dal Consiglio Direttivo e l’esito non sia stato comunicato all’interessato, l'aspirante non potrà frequentare le sale del Circolo.
Capitolo II
NORME DI DISCIPLINA
ART. 17. - La qualità di socio si perde per rinuncia o per espulsione.
ART. 18. - Il Consiglio Direttivo, qualora qualche socio perturbi, sia pur lievemente, la quiete, l’ordine, il decoro del Circolo, provvede disciplinarmente nei confronti del socio, a seconda della gravità della mancanza, con i seguenti provvedimenti:
- censura;
- sospensione temporanea;
- espulsione.
La censura consiste nella comunicazione scritta all’interessato della deplorazione del Consiglio Direttivo per quanto il socio possa aver commesso di scorretto nei locali del Circolo, con facoltà anche di prefiggere un termine per quegli adempimenti da parte del socio censurato che il Consiglio Direttivo intendesse necessari.
La sospensione consiste nell’ allontanamento temporaneo del socio dai locali del Circolo. Detto allontanamento può avere la durata fino a due mesi e deve essere comunicato per iscritto personalmente al socio nei cui confronti è stato deliberato il provvedimento stesso.
L’espulsione è il provvedimento più grave e consiste nella cancellazione del socio dall’ Albo, con assoluto divieto al socio di frequentare i locali del Circolo.
Detto provvedimento, che si estende a coloro che anche per fatti non connessi alla vita del Circolo abbiano commesso azioni disonorevoli, deve essere comunicato per iscritto all’interessato a mezzo di lettera raccomandata.
ART. 19. - I provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo intende adottare dovranno essere notificati agli interessati a mezzo lettera raccomandata contenente elencazione sintetica degli addebiti e invito alla eventuale discolpa.
Questa dovrà pervenire al Consiglio Direttivo, sempre a mezzo di lettera raccomandata, entro il termine di 15 giorni dalla avvenuta notificazione degli addebiti. Dopodichè il Consiglio Direttivo prenderà la propria decisione, dandone comunicazione all’interessato.
ART. 20. - Contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo è data facoltà al socio punito di interporre ricorso all’ Assemblea generale che dovrà esaminarlo nella sua prima adunanza; il ricorso non sospende, peraltro, la esecuzione del provvedimento, a meno che lo stesso Consiglio Direttivo non ritenga opportuno sospenderlo.
La revoca del provvedimento potrà essere adottata in ogni momento in presenza di nuovi concreti elementi di valutazione.
ART. 21. - La perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo avvenga, comporta la perdita immediata di tutti i diritti anche patrimoniali del socio stesso nei confronti dell’Ente.
Capitolo III
SANZIONI PER I SOCI
ART. 22. - Il Consiglio Direttivo, qualora qualche socio sia arretrato per oltre un semestre nel pagamento del contributo semestrale, dispone perché al socio sia inoltrata una lettera di sollecito a mettersi in regola. Decorso un mese dall’ inoltro di detta lettera senza che il socio abbia provveduto a mettersi al corrente, il Consiglio procederà alla cancellazione del socio stesso dall’ Albo, previa comunicazione del provvedimento all’interessato.
Art. 23. - Il socio radiato per morosità perde ogni diritto, anche di natura patrimoniale, nei confronti del circolo
TITOLO III
NORME PER LA FREQUENZA DELLE SALE
Capitolo I
SOCI ED ESTRANEI
ART. 24. - Tutti i soci hanno diritto di prendere parte ai trattenimenti sociali; tale diritto compete anche alle persone di famiglia conviventi, con i limiti di cui all’art. 12.
ART. 25. - I soci potranno condurre nei locali del Circolo i loro ospiti temporanei, i quali comunque non potranno frequentare le sale da gioco.
ART. 26. - È vietato a tutti i soci di condurre nelle sale del Circolo durante i trattenimenti danzanti, le serate musicali, le conferenze ed altri trattenimenti i bambini che possono recare disturbo agli altri soci o danni agli arredi.
ART. 27. - Le sale del Circolo possono essere concesse dal Consiglio Direttivo per manifestazioni pubbliche o private, con le finalità di cui all’art. 2.
È vietata la concessione di sale per uso di riunioni e di divertimenti a gruppi di soci senza che l’accesso alle sale stesse sia espressamente consentito a tutti i soci indistintamente.
ART. 28. - Gli estranei non possono, di regola, accedere nei locali del Circolo, salvo che temporaneamente ed in compagnia dei soci.
ART. 29. - Qualunque socio arrechi danno, anche involontario, alle sale od al mobilio dovrà risarcire il danno senza pregiudizio delle misure disciplinari che potranno essere prese a suo carico quando
il dannegglamento sia riconosciuto volontario.
ART. 30. - Qualunque socio constati mancanze a carico del custode o degli inservienti, deve astenersi dal fare diretti richiami al personale, ma dovrà rivolgersi al Consigliere di turno o a qualsiasi membro del Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso.
ART. 31. - Presso il custode trovasi a disposizione di tutti i soci un libro di reclami, ove ogni socio può esporre le proprie ragioni ed i propri desideri in merito all’andamento del Circolo.
Capitolo II
SALE DI LETTURA
ART. 32. - Il Consiglio Direttivo delibera e provvede all’acquisto dei libri e all’abbonamento a giornali e riviste.
Le pubblicazioni periodiche saranno conservate solo ove si ritenga conveniente tale conservazione.
Su tutti i libri, riviste, giornali ed opuscoli sarà apposto timbrodel Circolo.
ART. 33. - I soci hanno diritto di chiedere il prestito di libri e riviste, che dovranno essere restituiti entro 30 giorni dalla consegna.
Capitolo II
SALE DA GIOCO
ART. 34. - Sono vietati i giochi non permessi dalla legge.
ART. 35. - Le norme da seguire nelle sale del Circolo per la condotta dei giochi saranno stabilite dal Consiglio Direttivo che avrà facoltà di modificarle in qualsiasi momento.
Tali disposizioni, scritte e vistate del Presidente e dal Segretario, dovranno essere affisse nelle sale da gioco e, comunque, esibite dal custode a richiesta di ogni socio.
ART. 36. - Le tasse di gioco saranno esatte dall’addetto, il quale darà ai giocatori gli scontrini corrispondenti a quella tassa che esse sono tenuti a pagare secondo la tabella.
Non è ammessa dilazione al pagamento delle tasse. L’introito delle tasse sarà dall’addetto immediatamente consegnato al Custode, il quale, a sua volta, lo verserà all’economo.
ART. 37. - Le sale da gioco potranno, eventualmente, restare aperte oltre le ore ventiquattro, con le norme che detterà il Consiglio.
Capitolo IV
SALE DA BALLO E DIVERTIMENTO
ART. 38. - I ricevimenti ed i trattenimenti danzanti saranno regolati dai componenti del Consiglio Direttivo, il quale dovrà provvedere alla nomina del direttore di sala.
ART. 39. - Il Presidente ha la facoltà di invitare estranei e forestieri ai trattenimenti del Circolo e potrà concedere biglietti personali d’invito ai soci che ne facciano richiesta per poter condurre i loro ospiti temporanei ai trattenimenti.
ART. 40. - I membri del Consiglio Direttivo provvederanno a vigilare perché alle feste del Circolo non partecipino estranei e perché la condotta di tutti i presenti sia irreprensibile.
TITOLO IV
ASSEMBLEE GENERALI
ART. 41. - AIl’ Assemblea generale partecipano con diritto di voto soltanto i soci. L'assemblea generale deve essere convocata almeno una volta all’anno, non oltre il mese di aprile.
Spetta all’ Assemblea:
- l'approvazione del conto consuntivo;
- l’approvazione del bilancio preventivo;
- la determinazione dei contributi semestrali;
- la elezione del Consiglio Direttivo;.
- la elezione di un sindaco revisore;
- la decisione delle questioni poste all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.
ART. 42. - Le adunanze sono convocate o per deliberazione dal Consiglio Direttivo o su domanda scritta e motivata da almeno un quinto dei soci.
ART. 43. - Tutte le assemblee hanno oltre la facoltà di cui all’ art. 41 anche quella di decidere definitivamente sui ricorsi presentati dai soci che abbiano subito provvedimenti disciplinari.
ART. 44. - Le Assemblee generali in prima convocazione, fermo restando quanto è disposto negli art. 5 e 6 di questo Statuto, saranno legali se vi interverranno almeno un terzo dei soci.
In seconda convocazione l’ Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti, sempre ferme le eccezioni di cui agli art. 5 e 6.
ART. 45. - Le deliberazioni dell’ Assemblea saranno valide a semplice maggioranza.
A parità di voti la proposta si intende respinta.
Le votazioni saranno eseguite per alzata di mano, ed in caso di incertezza, su richiesta di dieci soci, per appello nominale.
Quando si tratti di persone si darà luogo a votazione segreta.
ART. 46. - Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo sono fatte a mezzo di scheda.
Il socio potrà delegare un altro socio a rappresentarlo.
Nessun socio potrà rappresentarne più di uno.
Se due o più soci otterranno uguale numero di voti, risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione.
ART. 47. - Per le adunanze generali il Consiglio Direttivo curerà che siano recapitati ai soci, almeno tre giorni prima, gli inviti di convocazione recanti l’ordine del giorno.
ART. 48. - Le Assemblee generali sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo con assistenza del Consigliere Segretario e degli altri membri del Consiglio presenti.
In mancanza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, ed in mancanza di questo, il membro del Consiglio più anziano di età.
TITOLO V
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 49. - Il Consiglio Direttivo è eletto fra i soci dall’ Assemblea generale ed è composto da nove membri.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Cassiere, un Economo, un Contabile. Le riunioni sono valide quando vi partecipa metà più uno dei membri.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice.
Tutte le cariche durano tre anni e tutti gli uffici sono gratuiti edincompatibili fra loro. Eccezionalmente il Consiglio Direttivo potrà cumulare la carica di cassiere ed economo nella stessa persona.
I Consiglieri non presenti alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo e sostituiti con i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.
ART. 50. - Il Consiglio Direttivo, pur avendo l’obbligo di attenersi alle delibere dell’ Assemblea generale, ha ampia facoltà di iniziativa nella amministrazione dell’Ente.
I suoi compiti principali sono i seguenti:
- dirigere ed amministrare il Circolo provvedendo a tutti i servizi necessari;
- compilare e modificare i regolamenti interni per le sale da gioco, per la sala di lettura e sale da ballo;
- nominare, sospendere, e licenziare gli stipendiati stabilendo gli obblighi ed i salari;
- preparare e presentare all’ Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- studiare e preparare proposte di riforma dei servizi da presentarsi all’ Assemblea generale, ove comportino un grave onere finanziario;
- provvedere perché sia rispettato il bilancio preventivo con facoltà, però, di deliberare storni da un capitolo all’altro, purché non superiori ad un terzo delle somme stanziate;
- concludere locazioni ed assumere ogni altra obbligazione necessaria per la osservanza dei bilanci e per l’esecuzione delle delibere dell’ Assemblea;
- provvedere a spese straordinarie per migliorie dei locali e degli arredi nei limiti delle disponibilità di bilancio.
ART. 51. - Il Presidente è il legale rappresentante; convoca le Assemblee generali, le adunanze del Consiglio e le presiede.
Nei casi di necessità urgente il Presidente adotta i provvedimenti idonei, salvo riferirne poi con immediatezza al Consiglio Direttivo od anche all’ Assemblea, se del caso.
ART. 52. - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 53. - Il Consigliere Segretario redige gli atti e tiene tutte le carte, dando esecuzione ai deliberati del Consiglio Direttivo e dell’ Assemblea Generale.
ART. 54. - Il Consigliere Contabile compila il bilancio preventivo ed il consuntivo, tiene i libri contabili ed esegue tutte le pratiche di contabilità che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
ART. 55. - Il Consigliere Economo sovraintende alla custodia e alla manutenzione di tutti i mobili di proprietà del Circolo, compila l’inventario e lo tiene aggiornato, disimpegna l’amministrazione giornaliera: ritira dal custode e controlla le somme ricavate dalle tasse da gioco, dai contributi semestrali ed ogni altra entrata.
Versa a fine di ogni settimana i detti incassi nelle mani del cassiere, compilando una distinta degli introiti di cui consegnerà copia al Consigliere Cassiere e al Consigliere Contabile.
A fine anno, assieme al Consigliere Contabile, preparerà il rendiconto da approvarsi dal Consiglio Direttivo prima di essere presentato all’ Assemblea.
ART. 56. - Il Consigliere Cassiere tiene i registri di cassa regolarmente annotati, riceve dal Consigliere Economo le somme riscosse dalle tasse sociali e dalle altre entrate.
Paga ed incassa i mandati rilasciati dal Presidente e dal Consiglio Contabile.
Conserva tutti i documenti ed atti giustificativi del movimento di cassa. Firma i rendiconti settimanali del Consigliere Economo e provvede a comunicare al Presidente l’elenco dei soci morosi.
Provvede, inoltre, a tenere in deposito fruttifero i fondi sociali presso quell’istituto che sarà scelto dal Consiglio Direttivo.
TITOLO VI
ACCADEMIA DEGLI ILLUMINATI
ART. 57. - In conseguenza dell’ avvenuta confluenza dell’ Accademia degli Illuminati nel Circolo Tifernate, il consiglio Direttivo è considerato anche quale naturale e legittimo sostituto del già Consiglio di Amministrazione della detta Accademia degli Illuminati, assumendone, per qualsiasi evenienza ed opportunità, funzioni e diritti.
Pertanto i membri del Consiglio direttivo godranno, pro tempore, anche del titolo di Accademici Illuminati.
Inoltre, in tale veste, il Consiglio Direttivo potrà chiamare a far parte dell’ Accademia degli Illuminati, con propria votazione segreta a maggioranza di due terzi, personalità di chiara fama nel mondo della cultura e dell’arte che onorano ciascuna nel proprio campo il genere umano tutto.
ART. 58. - Il Consiglio Direttivo del Circolo, nella sua veste di Consiglio Direttivo dell’ Accademia degli Illuminati, può eleggere nel suo seno il Presidente della stessa Accademia.
Tale carica avrà la stessa durata statutaria della Presidenza del Circolo Tifernate e ad essa potrà essere nominato qualsiasi componente del Consiglio Direttivo.
Se, dopo due votazioni da tenersi in giorni diversi, la prima a maggioranza di due terzi e la seconda a maggioranza semplice, nessun candidato avrà ottenuto la maggioranza prescritta, il Presidente del Circolo Tifernate assumerà su di sé anche la carica di Presidente dell’ Accademia degli Illuminati.
Il Presidente dell” Accademia sceglierà in seno al Consiglio Direttivo tre Accademici con i quali costituire il Comitato esecutivo dell’ Accademia degli Illuminati.
Per i fondi necessari alla propria attività 1’ Accademia, fino a quando non potrà avere vita ed economia autonome, potrà formulare le proprie richieste al Consiglio Direttiva del Circolo Tifernate.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 59. - Per quanto non è contemplato nel presente Statuto vigono le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.
ART. 60. - Chi chiede di far parte del Circolo Tifernate, dovrà nella domanda scritta, dichiarare di essere a conoscenza del presente Statuto e di ritenersi impegnato da tutte le disposizioni del regolamento
stesso.
ART. 61. - La interpretazione del presente statuto e dei regolamenti interni è rimessa al giudizio del Consiglio direttivo.
ART. 62. - Ogni modifica al presente statuto dovrà essere approvata dall’ Assemblea con la presenza di almeno un quinto dei soci presenti personalmente o per delega e con il voto favorevole della metà più uno.
In caso di parità di voti la modifica deve ritenersi non approvata.
ART. 63. - Il presente Statuto sostituisce tutte le disposizioneprecedenti ed entrerà in vigore appena approvato dall’ Assemblea nelle forme dovute.
Approvato dalla Assemblea dei Soci il 10 Aprile 2011
Approvato con determinazione dirigenziale della Regione Umbria
N° 9628 del 21 Dicembre 2011
Il Presidente dell’ Assemblea
STEFANO SANTINELLI
Il Consigliere Segretario
GABRIELE TASEGIAN
Circolo Tifernate
Accademia degli Illuminati
Il Consiglio Direttivo
Presidente
STEFANO SANTINELLI
V. Presidente
GREGORIO ANASTASI
GABRIELE TASEGIAN Consigliere Segretario
GIOVANNI PAMBIANCO Consigliere Contabile
GIOVANNI DI BERARDINI Consigliere Economo
PIETRO TIRIMBELLI Consigliere Cassiere
GIORGIO BETTACCHIOLI Consigliere
MARZIO BONINI Consigliere
LEONARDO GABRIELLI Consigliere
ELIO NICASI Consigliere
MARCELLO STINCHI Consigliere
Sindaci Revisori
GUGLIELMO D’AMBROSIO
PIETRO PAOLIERI
UGO MAURO TANZI




